Lavoro e Maternità
Gravidanza - 9 mesi
Scritto da Eva Forte     Lunedì 28 Dicembre 2009 10:20 Stampa
Lavoro e maternitàPart Time

Le lavoratrici con contratto part time,per quanto riguarda la maternità, hanno gli stesi diritti di una lavoratrice a tempo pieno. Oviamente, anche se non incide che esso sia orizzontale o verticale, ha delle variazioni sul trattamento economico che sarà proporzionato alle ore lavorative. sia esso orizzontale, verticale o ciclico, beneficiano, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal T.U., dei medesimi diritti di una lavoratrice a tempo pieno.

Ovviamente il relativo trattamento economico e riproporzionato in ragione del ridotto orario della prestazione lavorativa.

Caso particolare è il part-time ciclico per il quale si rimanda alla lettura del trattamento retributivo.
Altra differenza sta nell'orario di riposo previsto per l'allattamento entro il primo anno di età del bambino che viene ridotto a un solo periodo di riposo giornaliero, contro i due previsti per chi lavora full time; questo se il part time è inferiore a sei ore giornaliere.

Contratto di formazione lavoro

Anche se non esistono più questi contratti, ne parliamo per chi rientra ancora nei vecchi contratti di formazione. Se la gravidanza arriva prima della scadenza del contratto, il tempo restante viene congelato e quindi la scadenza rinviata. Questo perché le lavoratrici con contratto di formazione sono equiparate, a livello di normativa sulla maternità, alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato. Infatti, ai fini della tutela del rapporto di lavoro, sulla base di un pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 149/93), è stata affermata la neutralità del periodo di maternità. Quindi sia la gravidanza che il puerperio consentono una proroga pari al periodo di sospensione, da usufruire al rientro a lavoro. Stesso discorso per il periodo di astensione facoltativo (congedo parentale). Questo vale sia per la mamma che per il papà.

Tempo determinato

Il divieto di licenziamento non opera ma se il congedo di maternità ha inizio quando la lavoratrice è ancora in servizio, o entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, la lavoratrice ha diritto a percepire la relativa indennità per tutto il periodo di congedo di maternità non ancora fruito.
 

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